"non possiamo fare nulla perché non abbiamo neanche un euro."
Il contenzioso sull'applicabilità dell'Ici è scaturito dalla risoluzione numero 3/2008 dell'Agenzia del Territorio che dichiara opifici in categoria d1 gli impianti fotovoltaici non ad uso privato. Al contrario l'associazione che raggruppa i produttori afferma che esistono ragioni di natura tecnica ad escludere l'applicazione dell'Ici ai pannelli fotovoltaici. I parchi solari non costituirebbero infatti, come invece sottolineato dalla circolare, opifici in senso tecnico, categoria catastale D1, in assenza di una connessione strutturale tra i pannelli e il terreno. Il che dovrebbe avere un effetto di riduzione sostanziale della base imponibile Ici. Un altro argomento oggetto di discussione riguarda la natura pubblica delle finalità del fotovoltaico, sancita per legge dal decreto legislativo numero 387/2003, unitamente alla peculiarità strutturale dei parchi che insistono su terreni che mantengono la propria destinazione ed uso "agricolo". Considerata quindi l'incertezza sull'esigibilità dell'Imposta comunale sugli immobili, l'amministrazione comunale della cittadina etrusca deve concentrare tutte le sue energie sui contenuti di una vantaggiosa convenzione
Fiorenzo De Stefanis
Corriere di Viterbo Mercoledì 26 Gennaio 2011




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